Sez. 1, Sentenza n. 1079 del 16/01/1995 Ud. (dep. 01/02/1995) Rv. 201237 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - Presupposti e forme | Gravi indizi di reato - Presupposto attinente all'esistenza del reato, e non alla colpevolezza di un soggetto - Ragione.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - Presupposti e forme
I gravi indizi richiesti dall'art. 267 cod. proc. pen. quale necessario presupposto del provvedimento che autorizza le intercettazioni telefoniche attengono all'esistenza del reato, e non alla colpevolezza di un soggetto, che può essere del tutto ignoto nel momento in cui l'operazione è disposta. Ciò si desume, oltre che dal dettato dell'art. 267 cod. proc. pen., che usa l'espressione "grave indizi di reato", in difformità a quella "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 cod. proc. pen., dal fatto che le norme che autorizzano le intercettazioni consentono, ai fini di tutela cautelativa, in via eccezionale, la violazione del diritto di segretezza di ogni forma di comunicazione sancito dall'art. 15, comma primo, della Costituzione anche ai danni di un soggetto che non sia indagato, ad esempio di una parte lesa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 15 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)