Sez. 2, Sentenza n. 4046 del 07/09/1978 (Rv. 393648 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA - LIMITI.*
Il ricorso per Cassazione e improcedibile, a norma dell'art 369 n 2 cod proc civ, qualora insieme ad esso non sia stata depositata copia autentica della sentenza impugnata. Esso, tuttavia, puo ritenersi egualmente procedibile qualora: a) copia autentica della sentenza sia inserita nel fascicolo d'ufficio del giudizio di merito; b) oppure una copia autentica sia stata prodotta dal resistente; C) oppure la copia autentica sia stata prodotta dal ricorrente in momento successivo al deposito del ricorso, purche essa sia stata notificata alle altre parti, come stabilito dall'art 372, secondo comma, cod proc civ. (V 1193/77, mass n 384860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)