Sez. L, Sentenza n. 3121 del 11/05/1981 (Rv. 413686 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA - LIMITI.*
Il ricorso per Cassazione e improcedibile quando il suo deposito non sia accompagnato da quello della copia autentica della sentenza impugnata, o, in Mancanza, qualora tale copia non risulti neppure inserita nel fascicolo del giudice del merito, ne prodotta dal resistente, ovvero, benche tardivamente depositata, non sia stato notificato alle altre parti l'avviso di deposito ai sensi dello art 372, secondo comma cod proc civ. (Conf 4046/78, mass n 393648; (Conf 1193/77, mass n 384860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)