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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17422 del 30/08/2016 (Rv. 640984 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento sintetico - Presupposti - Scostamento di almeno un quarto del reddito induttivamente accertabile rispetto al reddito dichiarato - Verifica - Criteri - Riferimento al reddito al netto dei redditi esenti - Necessità.
Stato
decisa il 2016-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640984-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento sintetico del reddito ex art. 38, commi 4 e ss., del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione "ratione temporis" vigente, il presupposto necessario, costituito dallo scostamento di almeno un quarto del reddito induttivamente accertabile rispetto al reddito dichiarato, in applicazione dei coefficienti presuntivi, deve essere valutato con riferimento al reddito sinteticamente determinabile al netto dei redditi esenti, giacché questi ultimi possono costituire ragionevole giustificazione dei maggiori indici di redditività riscontrati, secondo quanto del resto si desume dallo stesso comma 6 del citato art. 38.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)