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Sez. 5, Sentenza n. 15837 del 12/07/2006 (Rv. 591751 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento sintetico - Presupposti - Scostamento di almeno un quarto del reddito induttivamente accertabile rispetto al reddito dichiarato - Verifica - Criteri - Riferimento al reddito sinteticamente determinabile al netto dei redditi esenti - Necessità - Ulteriore sommatoria dei redditi esenti al reddito dichiarato - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591751-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento sintetico del reddito, quale disciplinato dai commi quarto e seguenti dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, lo scostamento di almeno un quarto del reddito induttivamente accertabile in applicazione dei coefficienti presuntivi rispetto al reddito dichiarato - scostamento che costituisce necessario presupposto del concreto espletamento dell'accertamento sintetico - deve essere valutato con riferimento al reddito sinteticamente determinabile al netto dei redditi esenti, giacché questi ultimi possono costituire ragionevole giustificazione dei maggiori indici di redditività riscontrati, secondo quanto del resto si desume dallo stesso comma sesto del citato art. 38. Una volta effettuate le descritte operazioni, è tuttavia certamente contrario alla "ratio" dell'accertamento sintetico ed alla sua concreta disciplina procedere alla determinazione dell'entità dello scostamento tra reddito accertabile e reddito dichiarato sommando ulteriormente, al secondo, l'importo dei redditi esenti, giacché, in tal modo, verrebbe incongruamente attribuita a questi ultimi una rilevanza doppia nella giustificazione dei riscontrati indici di redditività.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)