Sez. U, Sentenza n. 222 del 15/01/1966 (Rv. 320417 - 01)
ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E incensurabile in Sede di legittimita, se immune da errori logici o giuridici, l'apprezzamento del giudice di merito che, interpretando un atto amministrativo, vi ravvisi, in concreto, l'Esercizio di discrezionalita amministrativa anziche di discrezionalita tecnica. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)