Sez. 2, Sentenza n. 1746 del 07/06/1968 (Rv. 333625 - 01)
ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione di provvedimenti amministrativi da parte del giudice del merito si risolve in un apprezzamento di fatto. Ma, come tale, essa e incensurabile solo se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e di diritto. (Conf. 1796-66, massima n. 323510 V. Anche 222-66, massima n. 320417).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)