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Sez. 5, Sentenza n. 6172 del 02/05/2001 (Rv. 546398 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costo per la stipulazione di un mutuo a restituzione dilazionata in più anni - Spesa di competenza del solo esercizio di concessione del mutuo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546398-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, il costo per la stipulazione di un mutuo a restituzione dilazionata in più anni va detratto integralmente nell'esercizio in cui si ottiene la somma mutuata, essendo spesa di competenza di detto esercizio e non di quelli successivi, nei quali vanno a ricadere non i vantaggi del prestito, ma le scadenze delle obbligazioni restitutorie.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)