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Sez. 5, Sentenza n. 22021 del 13/10/2006 (Rv. 595325 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE | Valore del marchio - Ammortizzabilità - Spesa per la registrazione - Distinzione - Riferimento esclusivo all'esercizio di sopportazione - Finanziamento per la ristrutturazione di un immobile - Spese per la relativa pratica tecnica - Riferimento esclusivo all'esercizio di fatturazione.
Stato
decisa il 2006-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595325-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, il marchio costituisce un bene immateriale ammortizzabile nel valore che rappresenta nell'economia dell'azienda e per la durata per cui si protraggono gli inerenti diritti di esclusiva, ma ad esso resta estranea la spesa occorrente per ottenere la registrazione (vale a dire il compenso al mandatario per la predisposizione del dossier per l'UIBM), la quale si esaurisce nell'esercizio entro il quale è stata sostenuta e va ad esso riferita; analogamente, la spesa afferente la pratica tecnica necessaria ad ottenere un finanziamento per la ristrutturazione di un immobile (nella specie, un albergo) non è condizionata al momento esecutivo di erogazione, ma va piuttosto riferita all'utilità di scopo cui il prestito è diretto, tanto comportando l'inclusione dell'esborso nell'esercizio nel quale è stato fatturato, a prescindere dal periodo in cui sia stato materialmente elargito il mutuo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)