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Sez. 2, Sentenza n. 2206 del 05/04/1984 (Rv. 434244 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - FATTISPECIE - ELIMINAZIONE DA PARTE DI UN CONDOMINIO DELL'AIUOLA CONDOMINIALE, ANTISTANTE UN PROPRIO VANO, RENDENDOLA CARRABILE.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434244-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - FATTISPECIE - ELIMINAZIONE DA PARTE DI UN CONDOMINIO DELL'AIUOLA CONDOMINIALE, ANTISTANTE UN PROPRIO VANO, RENDENDOLA CARRABILE.*

L'indagine sull'uso della cosa comune da parte del condominio, ai fini della valutazione della sussistenza e della liceità o meno dell'alterazione o del mutamento di destinazione del bene e della salvezza del pari uso da parte degli altri condomini, va compiuta con riferimento non alla sola parte della cosa comune oggetto diretto della modificazione, bensì alla cosa stessa nella sua interezza. Pertanto, nel caso in cui un condomino abbia eliminato un tratto dell'aiuola condominiale (antistante un proprio vano) rendendola carrabile, la sussistenza dell'alterazione o del mutamento di destinazione deve essere accertata con riguardo all'aiuola complessivamente considerata. (V 1376/66, mass n 322732).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)