Sez. 2, Sentenza n. 1376 del 27/05/1966 (Rv. 322732 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONE - IN GENERE - DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITI - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE E DANNO ALLA COSA COMUNE - RIFERIMENTO ALLA COSA COMUNE NEL SUO COMPLESSO - APERTURA DI UNA PORTA IN UN ATRIO COMUNE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONE - IN GENERE - DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITI - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE E DANNO ALLA COSA COMUNE - RIFERIMENTO ALLA COSA COMUNE NEL SUO COMPLESSO - APERTURA DI UNA PORTA IN UN ATRIO COMUNE.*
In tema di innovazioni consentite al condomino, l'alterazione della destinazione od il danno della cosa comune, che ai sensi degli artt 1102 e 1122 cod civ ne costituiscono il limite, debbono essere riguardati con riferimento alla funzione della cosa comune nella sua unita e non gia a quella del singolo particolare che ha subito la modifica. Pertanto, nel caso di apertura di una porta sull'atrio comune, l'indagine va condotta in relazione all'intero atrio e non gia alla parte di muro demolita od alla singola aiuola eliminata. (Cfr 2658/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)