Sez. 1, Sentenza n. 2998 del 11/09/1958 (Rv. 880721 - 01)
INTERROGATORIO - INTERROGATORIO NON FORMALE - VALORE DI CONFESSIONE GIUDIZIALE - MANCANZA MANDATO - ANTICIPAZIONI FATTE DAL MANDATARIO - OBBLIGO DEL MANDANTE DI RIMBORSARE LE ANTICIPAZIONI PROVA IN GENERE - LA LINGUA STRANIERA -- TRADUZIONE RENDICONTO - POTERI DEL GIUDICE - ART. 265 C.P.C.
INTERROGATORIO - INTERROGATORIO NON FORMALE - VALORE DI CONFESSIONE GIUDIZIALE - MANCANZA MANDATO - ANTICIPAZIONI FATTE DAL MANDATARIO - OBBLIGO DEL MANDANTE DI RIMBORSARE LE ANTICIPAZIONI PROVA IN GENERE - LA LINGUA STRANIERA -- TRADUZIONE RENDICONTO - POTERI DEL GIUDICE - ART. 265 C.P.C.
A) l'interrogatorio non formale costituisce un mezzo di ricerca della verità non diretto a provare una confessione giudiziale e neppure una testimoniale. Il giudice ha il potere di ordinare la comparizione personale delle parti per interrogarle liberamente sui fatti della causa in contraddittorio fra loro, allo scopo preciso di dar modo a ciascuna di esse di chiarire le loro allegazioni di fatto e le loro conclusioni. I risultati dell'interrogatorio non formale, se possono costituire, secondo il pregiudiziale criterio del giudice, elementi sussidiari di convincimento per corroborare o per disattendere le prove già acquisite al processo non possono giammai assurgere al volere di confessione giudiziale, b) a norma dell'art. 1720 C.C. devono essere rimborsate al mandatario le anticipazioni da lui fatte con gli interessi legali dal giorno in cui avvennero gli esborsi. Il mandante non può sottrarsi al suo Obbligo, allorché l'anticipazione non sia dimostrata, se non provando che l'esborso sia avvenuto con danaro proprio o fornito da un terzo. C) in Mancanza di precisi limiti fissati dal mandante e di cui questi deve fornire la prova, il mandatario ha diritto al rimborso delle spese fatte a causa dell'incarico, non soltanto quando tali spese siano necessarie, ma altresì quando siano utili e conformi agli Usi e sempre che vi sia ragionevole motivo di ritenere che il mandante, se fosse stato preventivamente informato, avrebbe dato la sua approvazione. Il giudice può avvalersi di un documento redatto in lingua straniera, indipendentemente dalla sua traduzione, allorquando si tratti di lingua universalmente nota e la parte contro la quale il documento è prodotto, dichiari di non ignorare tale lingua. Peraltro, quando il documento sia redatto in una lingua che non sia universalmente nota, e le parti non concordino sul suo contenuto, il giudice ne dispone la traduzione, a meno che non pretenda prescindere da essa, nel qual caso deve dire le ragioni del suo rifiuto. E) l'art. 265 capov. C.P.C. concede al collegio una duplice facoltà nei confronti di colui che è tenuto a rendere il conto, al quale può essere ordinato di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può o non si vuole richiedere ricevuta, a meno che tali parti, non vengano dal giudice ammesse senza giuramento. Nell'una e nell'altra ipotesi il potere discrezionale del magistrato non è senza limiti, perché deve in ogni caso, trattarsi di spese per le quali non si può o non si vuole richiedere ricevuta di esborsi cioè di cui, per la natura dell'affare, vè un impedimento a procurarsi la giustificazione per iscritto. Ove tale presupposto non ricorra, non si fa luogo né alla ammissione arbitrio iudicis delle partite controverse, né alla delazione di ufficio al giuramento, e riprende pieno vigore la regola generale secondo la quale chi rende un conto ha il dovere di fornire le prove che giustifichino le singole partite.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)