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Sez. L, Sentenza n. 10831 del 17/12/1994 (Rv. 489259 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE | Documenti in lingua straniera - Produzione del documento e della traduzione giurata - Onere della parte - Disposizione d'ufficio della traduzione in lingua italiana - Obbligo del giudice - Insussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489259-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE

La parte che produce documenti in lingua straniera ha l'onere di produrne anche la traduzione giurata, non essendo consentito al giudice - che non conosca detta lingua - disporre d'ufficio tale traduzione, in mancanza d'istanza della parte interessata a far esaminare i documenti stessi (il cui valore probatorio sia "ex adverso" contestato) e tenuta a sopportare le spese della relativa traduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)