Sez. 6, Sentenza n. 2087 del 05/12/1995 Ud. (dep. 23/02/1996) Rv. 204153 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Definizione giuridica | Più grave - Possibilità entro i limiti della competenza per materia del primo giudice - Ipotesi in cui detta competenza sia superata - Declaratoria di nullità della sentenza di primo grado - Necessità - Sussistenza - Trasmissione degli atti al Pubblico Ministero - Necessità - Sussistenza.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Definizione giuridica
La disposizione dell'art. 597 comma secondo lett. a) cod. proc. pen., secondo cui, in sede di appello, "..... il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave....." impone, nel caso che il fatto superi la competenza per materia del primo giudice, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)