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Sez. 6, Sentenza n. 4075 del 17/02/1998 Ud. (dep. 02/04/1998) Rv. 210401 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Definizione giuridica - Più grave - Ammissibilità - Ragioni - Limiti del divieto di "reformatio in pejus" - Estinzione del reato - Applicazione - Possibilità di escluderla - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210401-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE

In materia di cognizione del giudice di appello, se la nuova definizione giuridica, a differenza di quella originaria, non consente l'applicazione di una causa estintiva del reato, il giudice deve escludere tale applicazione - e la conseguente estinzione del reato - essendo egli legittimato ad attribuire al fatto un diverso e più grave "nomen iuris". Il limite della "reformatio in pejus" non è, infatti, diretto ad attribuire all'imputato un trattamento sotto ogni profilo più favorevole rispetto a quello derivante dal precedente grado, ma ha il solo scopo di impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più severo di quello riservatogli dal primo giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)