Sez. 5, Sentenza n. 4576 del 06/03/2015 (Rv. 634658 - 01)
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE | Diritto annuale d'iscrizione alla Camera di commercio - Società - Cessazione dell'obbligo di pagamento - Presentazione dell'istanza di cancellazione dal registro - Necessità - Cessazione in via di fatto dell'attività d'impresa - Insufficienza.
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio (cosiddetto diritto camerale), regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, qualora una società a responsabilità limitata non abbia chiesto, dopo l'approvazione ed il deposito del bilancio finale di liquidazione, la cancellazione dal registro delle imprese tramite il suo liquidatore, a norma dell'art. 2495 cod. civ., permane, a carico della prima, l'obbligo di pagamento del suddetto diritto, sicché, ai fini del termine finale di debenza del tributo, nessun rilievo può attribuirsi alla cessazione in via di fatto dell'attività d'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1993 num. 580 art. 18, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 17, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 11/05/2001 num. 359 art. 3, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 11/05/2001 num. 359 art. 4, DPR 23/07/2004 num. 247
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)