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Sez. 5, Sentenza n. 9007 del 18/04/2014 (Rv. 630301 - 01)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE | Diritto annuale di iscrizione alla Camera di commercio - Società a responsabilità limitata - Approvazione e deposito del bilancio finale di liquidazione - Istanza di cancellazione dal registro delle imprese - Omissione - Cancellazione d'ufficio - Esclusione - Conseguenze - Obbligo di pagamento del diritto camerale - Permanenza.
Stato
decisa il 2014-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630301-01

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio (cosiddetto diritto camerale), regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, qualora una società a responsabilità limitata non abbia chiesto, dopo l'approvazione ed il deposito del bilancio finale di liquidazione, la cancellazione dal registro delle imprese tramite il suo liquidatore, a norma dell'art. 2495 cod. civ., permane, a carico della prima, l'obbligo di pagamento del suddetto diritto; né può venire in rilievo, nella specie, l'istituto della cancellazione di ufficio previsto dal d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, applicabile esclusivamente nei confronti degli imprenditori individuali, degli imprenditori artigiani e delle società di persone e solo in presenza di specifiche condizioni di legge.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1993 num. 580 art. 18, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 17, Cod. Civ. art. 2191, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 11/05/2001 num. 359 art. 2, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 11/05/2001 num. 359 art. 4, DPR 23/07/2004 num. 247

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)