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Sez. L, Sentenza n. 4059 del 08/07/1982 (Rv. 422021 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ENASARCO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA PENSIONE PERDUTA - NECESSITÀ - CALCOLO - CONTRIBUTI DEL FONDO INDIVIDUALE IN PENDENZA DEL RAPPORTO - INCLUSIONE - CONTRIBUTI VOLONTARI DELL'AGENTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - ESTINZIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422021-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ENASARCO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA PENSIONE PERDUTA - NECESSITÀ - CALCOLO - CONTRIBUTI DEL FONDO INDIVIDUALE IN PENDENZA DEL RAPPORTO - INCLUSIONE - CONTRIBUTI VOLONTARI DELL'AGENTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - ESTINZIONE.*

In tema di rapporto di Agenzia ed ai fini della quantificazione del risarcimento del danno cagionato all'agente dall'omesso versamento dei contributi ENASARCO, il giudice del merito deve procedere alla Determinazione dell'importo della pensione perduta, a cagione della omissione contributiva, tenendo conto non solo dello ammontare dei contributi che avrebbero dovuto alimentare il fondo individuale in pendenza del rapporto di Agenzia, ma anche di quello dei contributi che lo stesso agente avrebbe potuto versarvi alla cessazione del rapporto volontariamente, nell'Esercizio della facoltà in tal senso attribuitagli dall'art. 7 del d.m. 10 settembre 1962 (con il quale fu approvato il regolamento del fondo di previdenza per gli agenti ed i rappresentanti di commercio), nel presupposto dell'avvenuta regolare Costituzione del fondo individuale, nonché dell'ammontare degli ulteriori contributi versabili ai sensi dello art. 8 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, che abilita l'agente che abbia cessato temporaneamente o definitivamente la sua attività alla prosecuzione volontaria del rapporto assicurativo ed alla copertura di periodi carenti della contribuzione obbligatoria a condizione che possa vantare una anzianità contributiva di almeno cinque anni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., DM 10/09/1962 art. 7, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)