Sez. 1, Sentenza n. 991 del 05/05/1983 Cc. (dep. 11/10/1983) Rv. 160575 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - IN GENERE - CONVALIDA - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - MANCANZA DEL PROVVEDIMENTO - INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - IN GENERE - CONVALIDA - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - MANCANZA DEL PROVVEDIMENTO - INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - LIMITI.*
Qualora, nel caso di arresto operato dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e successivamente convalidato, manchi il provvedimento legittimante la protrazione della custodia preventiva, cui va riconosciuta la natura sostanziale di ordine o di mandato di cattura, non vi può essere un intervento sostitutivo del tribunale della libertà. Questo organo, infatti, può integrare con la propria ordinanza una motivazione, in ipotesi carente, del provvedimento oggetto del riesame, perché entrambi concorrono a costituire insieme le condizioni per la legittima restrizione della libertà personale, ma non può esercitare poteri riservati all'autorità competente per la convalida, anche se successivamente sottoposti al suo controllo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 235 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)