diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1528 del 27/06/1984 Cc. (dep. 26/07/1984) Rv. 165844 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - IN GENERE - FLAGRANZA - DISPOSIZIONE SUL MANTENIMENTO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165844-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - IN GENERE - FLAGRANZA - DISPOSIZIONE SUL MANTENIMENTO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*

In Sede di convalida, il magistrato (dopo aver verificato le ragioni, sotto il duplice profilo sostanziale e formale, per cui venne operato l'arresto) nel confermare il provvedimento provvisorio adottato dalla polizia giudiziaria, esprime in sostanza la sua volontà di procedere nei confronti dell'arrestato; per cui la disposizione in merito al mantenimento della custodia in carcere, oltre a non avere significativa Rilevanza ai fini della legittimità della detenzione, che si è perfezionata con la convalida dello arresto, è conseguenziale allo stato di detenzione, a meno ché non debba farsi luogo ad una misura alternativa prevista dal terzo comma dell'art. 254; in tal caso sussiste l'Obbligo della motivazione da parte del magistrato. (V mass n 159742; (Conf sez prima Pres di marco cc 3 ottobre 1983 imp faralla; (contra mass n 160575; (contra mass n 160572; (contra mass n 160158; (contra mass n 157726; (contra mass n 157628).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)