Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 15/04/1970 (Rv. 346590 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - IN GENERE - ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART 612 COD PROC CIV - NECESSITA - ESECUZIONE SPONTANEA DA PARTE DELL'OBBLIGATO - DOVERE DEL GIUDICE DI ACCERTARNE LA CONFORMITA ALL'OBBLIGO - SUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - IN GENERE - ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART 612 COD PROC CIV - NECESSITA - ESECUZIONE SPONTANEA DA PARTE DELL'OBBLIGATO - DOVERE DEL GIUDICE DI ACCERTARNE LA CONFORMITA ALL'OBBLIGO - SUSSISTENZA.*
La parte, la quale abbia ottenuto la condanna dell'avversario ad eseguire determinate opere, soggiace nell'ipotesi che la sentenza non sia spontaneamente eseguita dal soccombente, all'Onere di esperire la procedura prescritta dall'art 612 cod proc civ, la quale ha lo scopo di assicurare che l'esecuzione coatta della condanna sia fatta esattamente e senza spese superflue. L'art 612 del codice di rito, escludendo, nella soggetta materia, l'autotutela del creditore, mira alla soddisfazione di un'inderogabile esigenza di giustizia percio la mera autorizzazione a provvedere a spese del condannato a quanto non sia stato compiuto dal medesimo non esime dall'osservanza di quella norma. E, ove l'Onere che essa impone non sia stato adempiuto ed il soccombente si dolga del modo con cui l'avversario abbia esercitato la facolta di provvedere direttamente ai lavori, il giudice deve compiere a posteriori un controllo che supplisca al mancato intervento preventivo del giudice dell'esecuzione. (V 3055-68, massima n 335926).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2931
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)