Sez. 2, Sentenza n. 3055 del 02/10/1968 (Rv. 335926 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - IN GENERE - MANCATA ATTUAZIONE DI UN TITOLO ESECUTIVO DI UN OBBLIGO DI FARE- ESECUZIONE DIRETTA DELL'INTERESSATO - ESCLUSIONE- RICORSO ALLA PROCEDURA PREVISTA DAGLI ARTT. 612-614 COD.PROC.CIV. - NECESSITA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - IN GENERE - MANCATA ATTUAZIONE DI UN TITOLO ESECUTIVO DI UN OBBLIGO DI FARE- ESECUZIONE DIRETTA DELL'INTERESSATO - ESCLUSIONE- RICORSO ALLA PROCEDURA PREVISTA DAGLI ARTT. 612-614 COD.PROC.CIV. - NECESSITA.*
La mancata attuazione di un titolo esecutivo relativo ad obblighi di fare, non abilita la parte interessata all'esecuzione a procedervi direttamente, ma solo a rivolgersi al pretore, perche, a norma dello art. 612 e segg. cod.proc.civ., determini le modalita esecutive, designi l'ufficiale giudiziario e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera da eseguire o alla distruzione di quella compiuta, risolva le difficolta che insorgano nel corso dell'esecuzione e disponga il rimborso delle spese anticipate dalla parte procedente. (nella specie, i giudici di merito dopo aver condannato i convenuti a demolire, entro un certo termine, un edificio nella parte eccedente il limite di altezza stabilito contrattualmente, avevano autorizzato l'attore, per il caso di inottemperanza, a provvedervi a loro spese e rischio. La Corte regolatrice ha cassato senza rinvio tale ultima statuizione, enunciando il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)