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Sez. 1, Sentenza n. 6933 del 07/05/2003 (Rv. 562716 - 01)

ARBITRATO - EQUITÀ (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI) | Giudizio secondo equità - Applicazione di norme di diritto - Legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562716-01

ARBITRATO - EQUITÀ (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI)

Gli arbitri, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che, potendosi considerare presente in via generale, può desumersi anche implicitamente. L'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso nell'arbitrato rituale può configurarsi quando gli arbitri neghino "a priori" l'esercizio di poteri equitativi, pur se conferiti, o se, pur riscontrando ed evidenziando una difformità tra il giudizio di equità e quello di diritto, pronuncino poi secondo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)