Sez. 4, Sentenza n. 241 del 27/04/1988 Ud. (dep. 12/01/1989) Rv. 180131 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SENTENZA DI APPELLO - COGNIZIONE LIMITATA AI SOLI EFFETTI CIVILI - MANCATA IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI PROCESSUALI - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SENTENZA DI APPELLO - COGNIZIONE LIMITATA AI SOLI EFFETTI CIVILI - MANCATA IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI PROCESSUALI - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA.*
In tema di impugnazioni, qualora il giudice dell'appello abbia giudicato che il gravame davanti a lui azionato dall'imputato sia limitato ai soli interessi civili e su tal punto nulla sia stato eccepito in Sede di ricorso per Cassazione, questo deve ritenersi circoscritto ai soli effetti civili della statuizione di appello. Ne consegue che, ove la dichiarazione di ricorso non sia stata tempestivamente notificata alle altre parti del processo, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. (V mass n 174237).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)