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Sez. 3, Sentenza n. 12526 del 23/09/1986 Ud. (dep. 08/11/1986) Rv. 174237 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE - SENTENZA D'APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE CIVILE - SUA MANCATA IMPUGNAZIONE AVVERSO LA DECISIONE DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1986-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174237-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE - SENTENZA D'APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE CIVILE - SUA MANCATA IMPUGNAZIONE AVVERSO LA DECISIONE DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, qualora la stessa non abbia impugnato la decisione di primo grado, per lei sfavorevole. Il rapporto processuale civile d'impugnazione trova infatti la sua ragione d'essere sia nella volontà della parte, la quale deve essere costantemente attiva nel formulare le sue domande (artt. 102 e 489 cod. proc. pen.), che nell'interesse al gravame, fondamento unico per la prosecuzione del giudizio negli ulteriori gradi. Ne deriva che la parte civile, qualora voglia ottenere una modifica in senso per lei vantaggioso della pronuncia di primo grado, deve proporre rituale impugnazione (appello nei due casi espressamente previsti nella formulazione originaria dell'art. 195 cod. proc. pen. e ricorso per Cassazione in tutti gli altri), senza che a tal fine possa avvalersi dell'eventuale gravame del pubblico ministero, il quale mira esclusivamente a tutelare l'interesse punitivo dello stato. L'omessa tempestiva impugnazione contro la decisione di primo grado comporta quindi la "consunzione" del relativo diritto e la conseguente acquiescenza alla sentenza, che, in base all'applicazione analogica dell'art. 329 cod. proc. civ., acquista autorità di cosa giudicata. (Conf mass n 165619; (Conf mass n 167238; (Conf mass n 123646).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)