Sez. L, Sentenza n. 4869 del 08/08/1988 (Rv. 459688 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX ART. 2120 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX ART. 2120 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Il rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148 si distingue dal comune rapporto di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato, poiché tale personale gode di una speciale posizione intermedia tra quella dell'impiegato pubblico e quella dell'impiegato privato, ed è soggetto ad una disciplina speciale, che interamente lo regola, sia nella Costituzione, e nel contenuto essenziale, sia nelle sue vicende, sicché, in ordine ad esso, resta esclusa l'applicazione della disciplina della cessazione del rapporto di lavoro dettata dall'art. 2120 cod. civ. per l'indennità di anzianità. (Conf 534/76, mass n 377197).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)