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Sez. 1, Sentenza n. 3096 del 01/10/1975 (Rv. 377197 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - ABBUONO E RIDUZIONE - CONDONO EX LEGGE N 1458 DEL 1963 - CONDIZIONI - PAGAMENTO DEL TRIBUTO - CONSEGUENZE - IRRIPETIBILITA DEL PAGAMENTO - SPECIFICA VOLONTA DI PAGAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377197-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - ABBUONO E RIDUZIONE - CONDONO EX LEGGE N 1458 DEL 1963 - CONDIZIONI - PAGAMENTO DEL TRIBUTO - CONSEGUENZE - IRRIPETIBILITA DEL PAGAMENTO - SPECIFICA VOLONTA DI PAGAMENTO - IRRILEVANZA.*

Il condono concesso con la legge 31 ottobre 1963 per le sopratasse e pene pecuniarie e stato subordinato fra l'altro alla condizione che, entro il termine dalla legge previsto, sia stato effettuato il pagamento del tributo; e, come conseguenza del beneficio accordato, e stata disposta l'irripetibilita delle somme pagate in adempimento della predetta condizione. Una volta accertato che, nei confronti delle parti contraenti di un negozio soggetto ad imposta compresa fra quelle indicate dalla legge predetta, era stata applicata una pena pecuniaria per denuncia infedele e una sopratassa (nella specie, per decadenza dal beneficio della legge n 408 del 1949), al fine di stabilire se nel caso il condono abbia avuto concreta applicazione a seguito del pagamento dell'imposta, con la conseguenza dell'irripetibilita dell'imposta pagata dal contribuente, non rileva la sussistenza di una specifica conforme manifestazione di volonta del solvens, bensi il fatto obiettivo dell'eseguito pagamento del tributo dovuto entro il termine stabilito e del correlativo abbuono delle sopratasse e penalita.*

Riferimenti normativi: Legge 31/10/1963 num. 1458 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)