Sez. 3, Sentenza n. 15279 del 13/10/2003 (Rv. 567436 - 01)
VENDITA - RISOLUZIONE - IN GENERE | Patto di riacquisto - Diritto agli interessi sul corrispettivo da restituire - Esigibilità - Condizioni - Decorrenza.
VENDITA - RISOLUZIONE - IN GENERE
Risoltosi un contratto di vendita con patto di riacquisto, la parte che offre alla controparte, anche informalmente (art. 1220 cod. civ.), di restituire la merce invenduta, ha diritto di percepire, sul corrispettivo pagato a titolo di prezzo e che gli deve esser restituito, gli interessi dal giorno della intimazione o richiesta per iscritto (artt. 1219 cod. civ. art. 1224, primo comma, cod. civ.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)