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Sez. 2, Sentenza n. 10069 del 18/11/1996 (Rv. 500604 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Compravendita - Pagamento del prezzo - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze - Ritardo nel pagamento - Interessi legali - Debenza - Dalla data di costituzione in mora - Risarcibilità del maggior danno - Onere della prova - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500604-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

L'obbligazione del pagamento del prezzo della compravendita costituisce debito di valuta, con la conseguenza che, soltanto per effetto del ritardo colpevole e dalla data della costituzione in mora decorrono gli interessi (art. 1224, comma 2 cod. civ.) rendendo possibile al giudice di tenere conto della svalutazione monetaria, se dimostri di aver subito dal ritardo un danno maggiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)