Sez. 2, Sentenza n. 10069 del 18/11/1996 (Rv. 500604 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Compravendita - Pagamento del prezzo - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze - Ritardo nel pagamento - Interessi legali - Debenza - Dalla data di costituzione in mora - Risarcibilità del maggior danno - Onere della prova - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
L'obbligazione del pagamento del prezzo della compravendita costituisce debito di valuta, con la conseguenza che, soltanto per effetto del ritardo colpevole e dalla data della costituzione in mora decorrono gli interessi (art. 1224, comma 2 cod. civ.) rendendo possibile al giudice di tenere conto della svalutazione monetaria, se dimostri di aver subito dal ritardo un danno maggiore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)