Sez. 1, Sentenza n. 21222 del 14/10/2011 (Rv. 619895 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Riconoscimento - Potere discrezionale della P.A. - Criteri di quantificazione - Calcolo secondo la previsione di legge - Necessità - Art. 2 legge n. 37 del 1973 - Clausola relativa a tabella revisionale redatta in modo difforme dall'art. 1 della legge n. 463 del 1964 - Nullità - Fondamento - Tabella applicabile - Individuazione - Art. 1339 cod. civ. - Applicabilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
In tema di revisione prezzi nell'appalto di opere pubbliche, l'Amministrazione ha il potere discrezionale di riconoscere, o no la revisione, ma i criteri di quantificazione sono puntualmente disciplinati dalla legge applicabile alla fattispecie "ratione temporis". Pertanto, allorché sia applicabile l'art. 2 della legge 22 febbraio 1973, n. 37 - il quale dispone che la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga -, è nulla, perché contrastante con norme imperative, la clausola del capitolato speciale, che preveda una tabella revisionale redatta in modo difforme da quanto dispone l'art. 1 della legge n. 463 del 1964, come modificato con l'art. 1 della legge n. 93 del 1968, e correttamente il giudice di merito procede, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., all'individuazione della tabella applicabile.
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1964 num. 463 art. 1, Legge 17/02/1968 num. 93 art. 1, Legge 22/02/1973 num. 37 art. 2, Cod. Civ. art. 1339
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)