Sez. U, Sentenza n. 2080 del 23/02/1995 (Rv. 490669 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Regione Sicilia - Appalto di opera pubblica - Prezzo - Revisione - Relative controversie - Giurisdizione - Determinazione - Criteri.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
In tema di revisione di prezzi di appalto di opera pubblica, anche nella disciplina normativa posta dalla Regione Sicilia (legge Reg. n. 22 del 1964 e successive modifiche), la posizione dell'appaltatore, mentre ha natura di mero interesse legittimo - come tale, tutelabile davanti al giudice amministrativo - fino a quando l'Amministrazione appaltante non abbia esercitato il potere discrezionale di accordare detta revisione, assume consistenza di diritto soggettivo - e può, quindi, essere fatta valere davanti al giudice ordinario - quando sia intervenuto detto riconoscimento e residui contese solo sul "quantum" del credito (denunziandosi, nella specie, la non esatta individuazione della "tabella" revisionale applicabile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge Reg. Sicilia 23/10/1964 num. 22 art. 1, Legge 21/12/1974 num. 700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)