Sez. L, Sentenza n. 1351 del 08/02/1988 (Rv. 457501 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ADDETTO A PERIODICI A CADENZA SUPERIORE A QUELLA GIORNALIERA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ADDETTO A PERIODICI A CADENZA SUPERIORE A QUELLA GIORNALIERA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*
Nel caso di lavoro giornalistico la contrattazione collettiva, considerando lavoratore subordinato non solo il giornalista o pubblicista addetto ai quotidiani, ma anche quello addetto ai periodici a cadenza superiore a quella giornaliera, non innova né sostituisce nell'ordinamento una nozione di lavoratore subordinato diversa da quella prevista dall'art. 2094 cod. civ., ma ne fissa convenzionalmente alcune ulteriori caratteristiche, comportando così il superamento di incertezze interpretative circa la sussistenza del carattere della subordinazione. Peraltro la regola principale cui deve attenersi il giudice del merito per affermare od escludere la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato resta quella della fattispecie legale di cui all'art. 2094 citato, da ritenersi in concreto integrata anche nell'eventualità in cui non ricorrano le suddette caratteristiche previste dalla contrattazione collettiva. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto la natura subordinata della collaborazione fissa di un giornalista professionista ad un periodico a prescindere dall'applicabilità, o meno, della contrattazione collettiva che ha riconosciuto, ricorrendo determinati presupposti, la natura subordinata dell'attività del collaboratore fisso). (V 6989/87, mass n 455167; (V 3011/87, mass n 440723).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Contr. Coll. 10/01/1959, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)