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Sez. L, Sentenza n. 3011 del 14/05/1985 (Rv. 440723 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE RELATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440723-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE RELATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il lavoro prestato alle altrui dipendenze si distingue da quello autonomo essenzialmente ed indefettibilmente per l'elemento della subordinazione, consistente, per il lavoratore, in un vincolo di assoggettamento gerarchico e, per il datore di lavoro, nel potere d'impartire direttive, non soltanto generali ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento delle prestazioni, mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza nel lavoratore del rischio economico, la continuità delle prestazioni, la predeterminazione della retribuzione, l'Obbligo di osservanza di un determinato orario, hanno un rilievo distintivo soltanto complementare e secondario. La valutazione del giudice del merito circa la natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro è censurabile, in Sede di legittimità, solo per quanto attiene all'individuazione dei criteri distintivi generali ed astratti e non anche, tranne il caso di vizi di motivazione, per quanto attiene all'apprezzamento delle circostanze di fatto idonee a far inquadrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema. (V 1780/84, mass n 433849; (Conf 4036/84, mass n 436010, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)