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Sez. 3, Sentenza n. 2133 del 29/08/1967 (Rv. 329264 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO - ASSEGNO BANCARIO - TRASCRIZIONE ANCHE DEL PROTESTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329264-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO - ASSEGNO BANCARIO - TRASCRIZIONE ANCHE DEL PROTESTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il creditore non e tenuto di regola, a trascrivere nel precetto sia l'assegno sia il protesto, in quanto trattasi di un Onere alternativo la trascrizione del protesto si rende, tuttavia, indispensabile, cosi come per ogni altro atto o documento necessario a dimostrare la somma dovuta, quando il precetto venga intimato per una somma comprensiva di quella risultante dal titolo, nonche delle spese di protesto. (Cfr. 2610-64, 705-64, 663-46).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)