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Sez. 3, Sentenza n. 147 del 12/01/1977 (Rv. 383641 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - TRASCRIZIONE DEL PROTESTO - NECESSITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383641-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - TRASCRIZIONE DEL PROTESTO - NECESSITA - CONDIZIONI.*

Nonostante la legge imponga al creditore procedente l'Onere alternativo di trascrivere nel precetto o l'assegno bancario costituente titolo esecutivo o il protesto, va sempre trascritto il protesto quando il precetto e intimato per una somma comprensiva anche delle spese di protesto. (Conf 2133/67, mass n 329264).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)