Sez. 2, Sentenza n. 2995 del 24/05/1979 (Rv. 399329 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - APPLICABILITA - LIMITI - CONTROVERSIA RELATIVA A BENI IMMOBILI INSTAURATA PRIMA DELLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE INDETERMINABILE DEL VALORE - CONSEGUENTI NECESSARI ACCERTAMENTI - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA CONTROVERSIA IN TEMA DI SERVITU, SENZA ALCUN ELEMENTO DIMOSTRATIVO DELL'ENTITA DEL TRIBUTO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - APPLICABILITA - LIMITI - CONTROVERSIA RELATIVA A BENI IMMOBILI INSTAURATA PRIMA DELLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE INDETERMINABILE DEL VALORE - CONSEGUENTI NECESSARI ACCERTAMENTI - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA CONTROVERSIA IN TEMA DI SERVITU, SENZA ALCUN ELEMENTO DIMOSTRATIVO DELL'ENTITA DEL TRIBUTO.*
Negli speciali procedimenti per la liquidazione degli onorari di avvocato e di procuratore, di cui agli artt 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n 794, il valore della causa nella quale e stata prestata l'opera professionale, il cui compenso e in contestazione, deve essere determinato a norma del codice di procedura civile, salva la possibilita di aver riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma di detto codice. Ne consegue che, in una controversia relativa a beni immobili, instaurata prima della riforma dell'ordinamento tributario, il cui valore debba ritenersi indeterminabile, quando la misura del tributo diretto verso lo stato non risulti dagli Atti ovvero manchi la prova che l'immobile non e soggetto al tributo, deve procedersi all'accertamento ex actis del valore effettivo della causa per giudicare della sua eventuale divergenza dal predetto valore presunto. (nella specie, i giudici del merito, non disponendo di alcun elemento dimostrativo dell'entita del tributo, avevano ritenuto che, in qualunque causa in tema di servitu, la moltiplicazione del tributo per il coefficiente cinquanta non avrebbe in nessun caso potuto dare un valore eccedente i limiti della Competenza del pretore).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., DM 25/05/1973 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)