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Sez. 2, Sentenza n. 2401 del 23/04/1981 (Rv. 413165 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI A CARICO DEL CLIENTE - RITENUTA IMPOSSIBILITA DI ATTRIBUIRE UN VALORE DETERMINATO ALLE DOMANDE DI MERO ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413165-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI A CARICO DEL CLIENTE - RITENUTA IMPOSSIBILITA DI ATTRIBUIRE UN VALORE DETERMINATO ALLE DOMANDE DI MERO ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Costituiscono apprezzamenti di fatto, incensurabili in Sede di legittimita ove siano sorrette da adeguate motivazione, le considerazioni del giudice del merito circa l'impossibilita di attribuire - al fine della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente - un valore determinato alle domande di mero accertamento proposte dalla parte. (V 2995/79, mass n 399329; (V 1422/73, mass n 364127).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)