Sez. 3, Sentenza n. 627 del 31/01/1986 (Rv. 444195 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ - NEL CENTRO ABITATO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ - NEL CENTRO ABITATO.*
L'art. 102 del d.P.R. n. 393 del 1959, nello statuire che il conducente deve regolare la velocità del proprio veicolo in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e che la stessa, in particolari situazioni, debba essere particolarmente moderata, impone di osservare una condotta di guida costantemente adeguata alle circostanze della situazione concreta, allo scopo di prevenire una eventuale situazione di pericolo. Consegue che nel centro abitato, il conducente può raggiungere il limite dei 50 Km. Orari soltanto quando la circolazione si svolga in condizioni ottimali, senza che sia ipotizzabile lo insorgere di intralci o pericoli, dovendo altrimenti rallentare convenientemente l'andatura in relazione alla situazione contingente (nella specie costituita dalla vicinanza di una scuola elementare e dalla presenza, sul margine della strada, di un giovanissimo ciclista). (V 247/72, mass n 356058).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)