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Sez. 3, Sentenza n. 247 del 02/02/1972 (Rv. 356058 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA - IN CITTA - LIMITI TASSATIVI - OBBLIGO DEL CONDUCENTE DI TENERE UNA VELOCITA INFERIORE A DETTI LIMITI IN TALUNE CIRCOSTANZE. *
Stato
decisa il 1972-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356058-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA - IN CITTA - LIMITI TASSATIVI - OBBLIGO DEL CONDUCENTE DI TENERE UNA VELOCITA INFERIORE A DETTI LIMITI IN TALUNE CIRCOSTANZE. *

I limiti rigidi di velocita, stabiliti dall'art 103 codice stradale per i centri abitati, non escludono l'Obbligo del conducente previsto dall'art 102 stesso codice di tenere una velocita inferiore a detti limiti, quando essa sia imposta dalle particolari condizioni della strada o del traffico.*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)