Sez. L, Sentenza n. 693 del 24/01/1987 (Rv. 450399 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONE "NORMALE" EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 260 DEL 1949 - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONE "NORMALE" EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 260 DEL 1949 - PORTATA.*
L'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (nel testo modificato dallo art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90), pur assumendo, ai fini della Determinazione del compenso per le festività infrasettimanali (cui non sono assimilabili le domeniche né, a maggior ragione, i sabati), un criterio di retribuzione globale od onnicomprensiva, fa riferimento, tuttavia, alla nozione di retribuzione "normale", tale da escludere non soltanto compensi non continuativi, ma anche compensi straordinari per loro natura o per patto espresso - anche se di fatto continuativamente corrisposti - come il cosiddetto straordinario fisso o forfettizzato. (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass n 433232; (V 1073/84, mass n 433230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)