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Sez. U, Sentenza n. 1073 del 13/02/1984 (Rv. 433230 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - COMPENSO - "CONTRIBUTO PASTO" - INCLUSIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433230-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - COMPENSO - "CONTRIBUTO PASTO" - INCLUSIONE - OBBLIGATORIETÀ.*

L'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, il quale determina il compenso dovuto al lavoratore subordinato per le festività infrasettimanali in base alla "normale retribuzione di fatto, giornaliera compreso ogni elemento accessorio", implica che il "contributo-pasto", ancorché sia previsto dalla contrattazione collettiva in stretto collegamento con l'effettiva presenza al lavoro, deve essere inderogabilmente incluso nel suddetto compenso, con conseguente nullità dell'eventuale clausola che disponga in senso contrario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)