Sez. 3, Sentenza n. 958 del 07/04/1970 (Rv. 346411 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - OFFERTA PER INTIMAZIONE - MANCANZA - OBBLIGAZIONE DI CONSEGNA DI UN IMMOBILE - OFFERTA NON FORMALE- EFFETTI LIBERATORI - INSUSSISTENZA - LIMITI - ESCLUSIONE DELLA MORA DEL DEBITORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - OFFERTA PER INTIMAZIONE - MANCANZA - OBBLIGAZIONE DI CONSEGNA DI UN IMMOBILE - OFFERTA NON FORMALE- EFFETTI LIBERATORI - INSUSSISTENZA - LIMITI - ESCLUSIONE DELLA MORA DEL DEBITORE.*
Nell'ipotesi che il debitore della consegna di un immobile abbia offerto la prestazione non nella Forma dell'offerta per intimazione prevista dall'art 1216 cod civ, ma in modo non formale, a tale offerta non possono ricollegarsi gli effetti giuridici della Costituzione in mora del creditore e della liberazione del debitore (il quale secondo effetto giuridico si verifica sul presupposto di un'offerta per intimazione formalmente valida, dal giorno della consegna dell'immobile al sequestratario nominato dal giudice), ma vi si ricollega l'effetto dell'impedimento o della cessazione della mora del debitore. (nella specie, il conduttore aveva inviato al locatore una lettera nella quale dichiarava che avrebbe fatto la consegna dell'immobile nel giorno che sarebbe stato indicato dallo stesso locatore).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)