Sez. 1, Sentenza n. 8389 del 20/06/2000 (Rv. 537836 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - IN GENERE | Presupposti - Dichiarazione del debitore della volontà di liberarsi - Comunicazione nelle forme idonee e prescritte - Necessità - Fattispecie in tema di appalto e di spese di custodia di immobili oggetto di rifiuto di presa in consegna da parte dell'appaltante.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - IN GENERE
La costituzione in mora del creditore richiede inderogabilmente la dichiarazione del debitore, esteriorizzata e comunicata al creditore in forma idonea (e conforme alle prescrizioni di legge al riguardo), di volersi liberare della sua obbligazione. (Fattispecie relativa alle spese di custodia di immobili dell'edilizia abitativa pubblica successivamente al collaudo; il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C., aveva accolto la domanda di rimborso di tutte le spese formulate dalla impresa appaltatrice, valorizzando la circostanza che in alcuni verbali di sopralluogo l'ente pubblico competente non aveva negato di essere tenuto alla presa in consegna, pur facendo presente di esserne impossibilitato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1216
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)