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Sez. L - , Ordinanza n. 26617 del 18/10/2019 (Rv. 655399 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare ex art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 - Ritenuta per il personale all’estero - Esclusione a decorrere dal c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655399-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - IN GENERE

La clausola di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita per il personale in servizio all'estero, non è applicabile a decorrere dal successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, ove non è stata reiterata la relativa previsione, avendo detta indennità perso la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita e concorrendo, ormai, a formare lo stipendio tabellare. (Pronuncia adottata ex art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/07/2003, Contr. Coll. 29/11/2007, Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 com. 2 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)