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Sez. L - , Ordinanza n. 12721 del 25/06/2020 (Rv. 658104 - 01)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - PERSONALE - STATUTO GIURIDICO ED ECONOMICO | Personale della Camera di commercio - Fondi di previdenza "a capitalizzazione" - Base di calcolo per gli anni antecedenti al 2003 - Indennità integrativa speciale - Rivalutazione ai fini del trattamento di quiescenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658104-01

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - PERSONALE - STATUTO GIURIDICO ED ECONOMICO

L'indennità integrativa speciale erogata in favore dei dipendenti delle Camere di commercio è inclusa nella base di calcolo dei fondi previdenziali di tali enti fin dalla loro istituzione, ma, a differenza dello stipendio tabellare, è soggetta a rivalutazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2003, data iniziale di efficacia del c.c.n.l. 22 gennaio 2004 delle regioni e delle autonomie locali, applicabile anche al personale delle Camere di commercio, atteso che, fino a quella data, l'art. 1 della l. n. 72 del 1951, come interpretato autenticamente dall'art. 12, comma 15, del d.l. n. 8 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 68 del 1993, espressamente escludeva dalla rivalutazione ogni retribuzione accessoria diversa da quella di base e che solo con il citato c.c.n.l. l'indennità integrativa speciale è scomparsa come voce a sé stante, perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita e assumendo piena natura retributiva.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1965 num. 965 art. 2, Contr. Coll. 22/01/2004, Decreto Legge 18/01/1993 num. 8 art. 12 com. 15 CORTE COST., Legge 19/03/1993 num. 68 CORTE COST., Legge 07/02/1951 num. 72 art. 1, Decreto Legge 23/09/1994 num. 547 art. 3 com. 9, Legge 22/11/1994 num. 644, Legge 23/02/1968 num. 125 art. 3 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)