Sez. 1, Sentenza n. 20304 del 09/10/2015 (Rv. 637257 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversia sul trattamento dei dati personali che trovino origine in un rapporto di consumo - Foro previsto dall'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Inapplicabilità - Foro del consumatore previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di competenza territoriale, quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, il foro previsto da tale norma prevale su quello individuato dall'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (applicabile "ratione temporis"), in quanto la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini da rapporti di consumo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)