Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014 (Rv. 630540 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversia sul trattamento dei dati personali nell'ambito di un rapporto di consumo - Foro previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Inapplicabilità - Foro del consumatore previsto dal d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di competenza territoriale, quando il foro previsto dall'art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, fissato dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, quest'ultimo prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 n. 19, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 10, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 4, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 12, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 114, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 169
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)