Sez. L, Sentenza n. 12380 del 29/11/1995 (Rv. 494879 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ TEMPORANEA | Indennità giornaliera - Base di calcolo - Addetti alla navigazione marittima - Retribuzione goduta al momento dello sbarco - Variazioni retributive - Aumento del costo della vita - Rilevanza - Esclusione - "Ratio" - Inabilità temporanea di lunga durata - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Fattispecie di inabilità temporanea durata quasi cinque anni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ TEMPORANEA
L'indennità giornaliera di inabilità temporanea spettante in base all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è commisurata, per gli addetti alla navigazione marittima, a norma dell'art. 68, quarto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1995, al settantacinque per cento della retribuzione goduta al momento dello sbarco, senza che sia attribuito rilievo a variazioni retributive contrattuali o agli aumenti del costo della vita rilevati dall'Istat, avendo il legislatore considerato il carattere temporaneo e la durata normalmente limitata dell'erogazione. La questione di costituzionalità della normativa in questione per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., d'altra parte, è manifestamente infondata, poiché a tal fine devono prendersi in considerazione le ipotesi normali di erogazione dell'indennità per periodi limitati e non quelli del tutto eccezionali in cui lo stato di invalidità temporanea duri vari anni (come nella specie, in cui si sono quasi raggiunti i cinque anni), e non essendo configurabile anche in questi casi una inadeguatezza in senso assoluto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)