Sez. L, Sentenza n. 11531 del 25/07/2003 (Rv. 565431 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Indennità giornaliera spettante ex art. unico della legge n. 1486 del 1962 - Misura - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
Ai sensi dell'articolo unico della legge 16.10.1962, n. 1486, il marittimo giudicato temporaneamente inidoneo al lavoro ha diritto all'indennità giornaliera (che comprende l'intera retribuzione di fatto percepita, con esclusione del solo compenso per lavoro straordinario) per tutto il periodo tra la cessazione dell'assistenza per malattia e il successivo accertamento dell'inidoneità permanente ai servizi di navigazione, entro il limite massimo di un anno che decorre dalla data dell'accertamento da parte della competente commissione medica.
Riferimenti normativi: Legge 16/10/1962 num. 1486
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)