Sez. 1, Sentenza n. 2854 del 06/10/1972 (Rv. 360569 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - IN GENERE (CARATTERI) - SCOPO MUTUALISTICO - RIFERIMENTO AI SINGOLI SOCI - ESCLUSIONE - AMPLIAMENTO DELLE FACOLTA DEI SOCI - IRRILEVANZA - COOPERATIVA EDILIZIA - USO PERSONALE DEGLI APPARTAMENTI - ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO - ESCLUSIONE DELLO SCOPO MUTUALISTICO - INSUSSISTENZA.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - IN GENERE (CARATTERI) - SCOPO MUTUALISTICO - RIFERIMENTO AI SINGOLI SOCI - ESCLUSIONE - AMPLIAMENTO DELLE FACOLTA DEI SOCI - IRRILEVANZA - COOPERATIVA EDILIZIA - USO PERSONALE DEGLI APPARTAMENTI - ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO - ESCLUSIONE DELLO SCOPO MUTUALISTICO - INSUSSISTENZA.*
L'art 2511 cod civ richiede lo scopo mutualistico con riferimento alla societa cooperativa, ossia con riferimento all'ente risultante dall'associazione di piu soggetti che si organizzano a scopo di reciproca assistenza, non gia con riferimento ai singoli membri dell'organizzazione. Lo scopo mutualistico, se e tipicamente perseguito attraverso la produzione di beni da destinare al soddisfacimento dei bisogni dei singoli soci, non e pregiudicato da una piu ampia previsione statutaria delle facolta di godimento concesse ai soci relativamente ai beni prodotti. Pertanto, non importa mutamento dello scopo mutualistico di una societa cooperativa edilizia l'abolizione, decisa dall'assemblea, dello Obbligo dell'uso personale degli appartamenti costruiti. (V 2943'67, mass n 330627).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)